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DPCM 4 maggio 2020: cosa cambia? (articolo in aggiornamento)

Cosa cambia per gli amanti della montagna con il nuovo DPCM del 4 maggio 2020?

AGGIORNAMENTO DEL 3 MAGGIO 2020:

Nella giornata di ieri, 02/05/2020, il Governo ha creato una nuova lista di F.A.Q. inerenti alla Fase 2. Cito testualmente quelle di nostro interesse:

Si può uscire per fare una passeggita?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Quindi, sì, posso spostarmi con la macchina per andare a fare attività motoria. Resta non chiaro se le attività in montagna siano da cosiderare attività motoria o ricreativa.

Ma ATTENZIONE, questo è quello che riporta il Governo. Visto che il nostro è un Paese meravigliosamente complicato, ogni Regione sta emanando le sue ordinanze. Valide, ovviamente, nel proprio territorio regionale. Vi consiglio, dunque, di andare a controllare l’ordinanza della vostra Regione, perché potrebbero esserci differenze. Nel Lazio, per esempio, l’attività motoria può essere svolta dal 06/05/2020 e solo nei limiti della propria provincia. Mentre nel Trentino Alto Adige non è possibile spostarsi con la macchina per raggiungere i luoghi dove fare attività sportiva.

FINE AGGIORNAMENTO

Cosa cambia con il nuovo decreto che entrerà in vigore il 04/05/2020 per gli amanti della montagna e dell’outdoor? Difficile a dirsi, perché nel decreto non si fa menzione della montagna, né di escursioni, né di altre attività connesse ad essa. Nel punto f) del nuovo DPCM, si fa una differenza tra attività ludica/ricreativa e attività sportiva/motoria. In pratica, le prime sono vietate; mentre le seconde si possono svolgere nel rispetto della distanza sociale. Riporto testualmente:

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Quello che non è chiaro è: le escursioni, il trekking, l’alpinismo e tutte le attività che si praticano in montagna, sono considerate attività ludico/ricreative o attività sportive/motorie? Per ora non ci è dato sapere. Perchè, ripeto, nel decreto non c’è alcun riferimento alla montagna; dove, tra l’altro, il distanziamento sociale si attua da sempre. Si sono forse dimenticati dei meravigliosi parchi nazionali che abbiamo? Dove non solo è possibile passeggiare nel rispetto delle norme sull’assembramento, ma è anche salutare. Sembra come se in Italia esistesse solo il mare. Siamo in grado di pensare a dei forni in plexiglass per mandare le persone negli stabilimenti balneari, ma non riusciamo neanche a menzionare l’escursionismo. Tanto che il Club Alpino Italiano (CAI), ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, chiedendo chiarimenti in merito.

Nel sito istituzionale governo.it c’è una sezione dedicata alle F.A.Q., ma è datata 25/04/2020, quindi non credo sia da ritenere valida per il nuovo DPCM del 4 maggio 2020. Ad ogni modo, cito testualmente la domanda e la risposta inerente al tema che ci riguarda.

Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?

Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto a misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti. Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche sitazioni terrritoriali. La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità della propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.

Quindi, cosa cambierà con il nuovo DPCM? Per ora abbiamo capito solo che l’attività motoria potrà essere svolta non più in prossimità della propria abitazione. Ma quello che non si è capito è:

  • Posso spostarmi con la macchina (dentro la mia regione) per andare a fare attività motoria?
  • Le escursioni in montagna sono da intendersi come attività motoria o come attività ricreativa?

Aspettiamo con fiducia la risposta del Presidente Giuseppe Conte alla lettera inviata dal CAI, per chiarire ogni dubbio.

Intanto.. noi ne abbiamo combinata una anche in quarantena, clicca qui per scoprire cosa abbiamo fatto!

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