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Fase 2 – Tutte le ordinanze regionali

Tutte le ordinanze regionali della Fase 2 in merito all’attività motoria

C’è ancora tanta confusione riguardo a cosa si può o non si può fare. Le F.A.Q. del Governo non aiutano più di tanto perché ogni regione ha emanato la sua ordinanza. C’è chi segue alla lettera il decreto nazionale, chi lo modifica un pò, chi lo stravolge. Cercare di orientarsi non è facile. Ed è per questo che abbiamo raccolto, in questo articolo, tutte le ordinanze regione per regione, in merito alle attività sportive e motorie, valide dal 4 maggio 2020 al 18 maggio 2020. Sperando possa esservi di aiuto.

Valle d’Aosta

Nell’ordinanza si legge: “Permane il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplifcativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale. Sono consentiti gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla l.r. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 8 della l.r. 7/1997, in ragione della necessità di un preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna”.


Piemonte

Nell’ordinanza non viene citata l’attività motoria, quindi fa riferimento ciò che è scritto nel decreto nazionale.


Lombardia

È consentito svolgere attività motoria all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. I sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente o in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito”.


Trentino Alto Adige

  • Provincia autonoma di Trento

L’ordinanza dichiara che “nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l’uso di mezzo pubblico o privato per raggiungere il punto da cui si intende iniziare l’attività sportiva o motoria”.

  • Provincia autonoma di Bolzano

“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere attività sportiva, tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri. Rientrano nell’attività motoria consentita, oltre alle passeggiate, anche il jogging (passeggio in forma di corsa a passo lento) e l’uso della bicicletta. Sono in ogni caso da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.
Ferme restando le disposizioni relative agli spostamenti delle persone e all’esercizio di attività motoria, si precisa che è da intendersi consentito ai genitori camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto. Sono comunque da evitare i contatti con altre persone o altri nuclei familiari.
Allo scopo di svolgere l’attività motoria in modo adeguato alla loro particolare situazione, alle persone con disabilità è consentito muoversi con i propri veicoli (autovetture) sul territorio provinciale, esponendo l’apposito tagliando invalidi”.


Veneto

“È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto”.


Friuli Venezia Giulia

L’ordinanza dichiara: “che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi”.


Liguria

“Via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi”.


Emilia Romagna

“È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi”.


Toscana

“È consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nelcaso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; È consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale”.


Umbria

L’ordinanza dell’Umbria è slittata al 18 maggio, quindi è valido ciò che è scritto nel decreto nazionale.


Marche

“Via libera alle passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile”.


Lazio

“È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo”.


Abruzzo

Nell’ordinanza di legge che: “sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce; che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza”.


Campania

“E’ consentito svolgere attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona-salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino asei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva –ivi compresa corsa, footing o jogging-nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone”.


Molise

Nelle nuove ordinanze non ci sono norme in materia di attività motoria, per quanto riguarda l’attività sportiva viene considerato lo spostamento solo per le attività di caccia e pesca.


Basilicata

“E’ consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività”.


Puglia

Nell’ordinanza viene citata solo l’attività di pesca: “È ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19”.


Calabria

“Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individual”.


Sicilia

“È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf”.


Sardegna

“Nel territorio del proprio comunedi residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)”.

distanza sociale
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